Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
            Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
((  1.  All'articolo  1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  dopo  le  parole:  "atto  di  conciliazione"  sono  inserite le
seguenti:  "nel  quale  sia  indicato  il  livello  di  inquadramento
attribuito  al  lavoratore, come specificato dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni
sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  dei  lavoratori e
degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati
per  le  categorie  affini,"  e  sono  aggiunte,  in fine, le parole:
"sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".))
  2.  L'articolo  1-bis  della  legge  18  ottobre  2001,  n. 383, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1-bis  (Emersione  progressiva).  -  1. In ogni capoluogo di
provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i
Comitati  per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati
sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono
designati  rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  dal  Ministero  dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
ASL,   dal   comune,   dalla   regione   e  dalla  Prefettura-Ufficio
territoriale  del  Governo,  e  otto  designati in maniera paritetica
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul  piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Il  componente  designato  dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  assume  le  funzioni  di  presidente.  ((La regione e l'ANCI
provvedono,   rispettivamente,   ad   individuare,   nell'ambito  del
territorio   provinciale,   l'ASL   e   il   comune  competente  alla
designazione.))  I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I
Comitati  possono  operare  qualora  alla  predetta  data siano stati
nominati  la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria
dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
((  1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata
la  spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di
euro   a   decorrere   dall'anno   2003,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.))
  2.  In  alternativa  alla  procedura  prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori  presentano  al  CLES  di  cui  al comma 1, dove ha sede
l'unita'  produttiva,  entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
    a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio
dell'attivita',  relativamente  a materie diverse da quella fiscale e
contributiva,   in   un   periodo  non  superiore  a  diciotto  mesi,
eventualmente  prorogabile  a  ventiquattro  mesi in caso di motivate
esigenze;
    b) le  proposte  per  il  progressivo  adeguamento  agli obblighi
previsti  dai  contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento  economico  ((sottoscritti  dalle  associazioni sindacali
comparativamente  piu' rappresentative dei lavoratori e degli e degli
imprenditori,))  in  un periodo comunque non superiore al triennio di
emersione, mediante ((sottoscrizione con apposito verbale)) aziendale
degli  accordi  sindacali  collettivi a tale fine conclusi, a livello
provinciale,  tra  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  e  le  associazioni  di rappresentanza dei datori di
lavoro  con  riferimento  a  ciascun settore economico; per i settori
economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori
di  lavoro  o  dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi
possono  essere  conclusi  a  livello  nazionale  o  regionale;  ((le
proposte  per  il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di
trattamento  economico,  in assenza di contratti collettivi nazionali
di  lavoro  propri  del  settore  economico  interessato, devono fare
riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali
di lavoro di settori omogeni;))
    c) il  numero  e  la  remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
    d) l'impegno  a presentare un'apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
((  3.   I   CLES   operano  in  collaborazione  con  le  commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni.  Di  tali
commissioni  fanno  parte,  ove  gia' non presenti, le organizzazioni
sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale
dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro,  nonche'  le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di
lavoro   che  hanno  sottoscritto  l'avviso  comune,  in  materia  di
emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.))
  4. Comma soppresso.
  5.  I  comitati  di  cui  al  comma 1 ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
    a)  valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi
di  legge  diversi  da  quelli  fiscali  e  previdenziali  formulando
eventuali proposte di modifica;
    b) valutare  la  fattibilita'  tecnica dei contenuti del piano di
emersione;
    c) definire,  nel  rispetto  degli  obblighi di legge, temporanee
modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
    d) verificare  la  conformita'  del  piano di emersione ai minimi
contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
((  5-bis.   Qualora  il  piano  individuale  di  emersione  contenga
proposte  per  il  progressivo  adeguamento che coinvolgono interessi
urbanistici  e  ambientali,  il CLES sottopone il piano al parere del
comune  competente  per  territorio,  che  esprime,  in ordine a tali
interessi,  un  parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione
della  richiesta.  Decorso  tale  termine  il CLES valuta comunque il
piano.))
  6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi
alla   realizzazione  del  piano  di  emersione  progressiva  che  si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del
mancato   rilascio   delle   autorizzazioni  allo  svolgimento  delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
  7.  Per  la  presentazione  del piano individuale di emersione, gli
imprenditori  che  intendono conservare l'anonimato possono avvalersi
delle   organizzazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  o  dei
professionisti  iscritti  agli  albi  dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei consulenti del lavoro, che
provvedono  alla  presentazione del programma al competente CLES, con
l'osservanza   di   misure   idonee  ad  assicurare  la  riservatezza
dell'imprenditore stesso.
  8.  Il  CLES  approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle  linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1.
  9.  Il  CLES  approva  il  piano di emersione entro sessanta giorni
dalla  sua  presentazione,  previe eventuali modifiche concordate con
l'interessato  o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il
piano stesso.
  10.   Le  autorita'  competenti,  previa  verifica  della  avvenuta
attuazione  del  piano,  rilasciano  le relative autorizzazioni entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini  fissati  nel  piano.
L'adeguamento  o  la  regolarizzazione  si  considerano,  a tutti gli
effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei
predetti obblighi.
  11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e'
presentata  entro  il  15 maggio  2003  e  produce  gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
  12.  Le  certificazioni  di  regolarita'  rilasciate  ai  datori di
lavoro,  precedentemente  alla presentazione dei piani individuali di
emersione, conservano la loro efficacia.
  13.   I   soggetti   che   hanno  fatto  ricorso  ai  contratti  di
riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  gia'  in  corso di applicazione di tali contratti non sono
riusciti   a   rispettare  gli  obblighi  assunti,  ovvero  che  alla
conclusione  del  periodo  previsto  per  il  riallineamento non sono
riusciti  a  corrispondere  i  minimi contrattuali nazionali, possono
accedere  ai  programmi di emersione progressiva secondo le modalita'
stabilite nel presente articolo.
  14.  I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono esclusi dalle gare di appalto ((pubblico)) fino alla conclusione
del periodo di emersione.
  15.  L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del
presente  articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto
di  regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria
finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni
e  verifiche  da  parte  degli  organi  di  controllo e vigilanza nei
confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.".
((  2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data
di  entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del
sindaco,  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  territorialmente
competenti.))
  3.  Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
dopo  le  parole:  "redditi  di  lavoro  autonomo"  sono  aggiunte le
seguenti:  "e  alle  imprese  che  svolgono  attivita'  agricola  non
produttiva di reddito di impresa".
 
          Riferimenti normativi:
              -  La  legge  18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi
          per il rilancio dell'economia) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.
              - Il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della citata legge
          n.   383   del   2001,   come   modificato   dal   presente
          decreto-legge, e' il seguente:
                4-bis.  I  lavoratori  che aderiscono al programma di
          emersione    e    che   non   risultano   gia'   dipendenti
          dell'imprenditore  sono esclusi, per il periodo antecedente
          nonche'  per  il  triennio  di  emersione,  dal computo dei
          limiti  numerici di unita' di personale previsti da leggi e
          contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
          specifiche   normative  ed  istituti,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  in  materia  di  licenziamenti  individuali e
          collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
          di   emersione   di   cui  al  presente  articolo,  tramite
          sottoscrizione di specifico atto di conciliazione nel quale
          sia  indicato  il  livello  di  inquadramento attribuito al
          lavoratore,   come  specificato  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  di  riferimento,  sottoscritto dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  dei  lavoratori e degli imprenditori o, in
          mancanza,   dai   contratti  collettivi  stipulati  per  le
          categorie affini ha efficacia novativa e rapporto di lavoro
          emerso  con  effetto  dalla  data  di  presentazione  della
          dichiarazione  di  emersione  e  produce,  relativamente ai
          diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo
          pregresso, gli effetti conciliativi ai sensi degli articoli
          410 e 411 del codice di procedura civile; dalla stessa data
          si  applicano  gli  istituti economici e normativi previsti
          dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
          sottoscritti  dalle associazioni sindacali comparativamente
          piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
              -   Il   testo  dell'art.  78,  comma  4,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
                "4. A livello regionale e provinciale sono istituite,
          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro
          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di
          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle
          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito
          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di
          aree  attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento
          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito
          tutore.   A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare
          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,
          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a
          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a
          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere
          favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che
          provvede,  altresi', a verificare e valutare periodicamente
          l'attivita'  svolta  dal  tutore, segnalandone l'esito alla
          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle conseguenti
          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od
          operante,  all'affidamento  dell'incarico e all'adozione di
          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
          Comitato di cui al comma 3. Le commissioni sono composte da
          quindici  membri:  sette,  dei  quali  uno  con funzioni di
          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche
          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera
          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di
          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'
          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,
          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro
          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,
          tenendo  conto  delle disposizioni di cui all'art. 5, legge
          22 luglio  1961  n.  628,  e  dell'art. 3 del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge non
          siano  state istituite le predette commissioni, provvede il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ove i
          competenti  organi  regionali  non abbiano provveduto entro
          trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.".
              -  Il  testo  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
          1996,  n.  608  (Disposizioni  urgenti in materia di lavori
          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
          nel  settore  previdenziale),  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996.
              -  Il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n.
          383  del  2001, come modificato dal presente decreto-legge,
          e' il seguente:
                "5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli
          imprenditori  si  applicano, in quanto compatibili anche ai
          titolari  di  redditi di lavoro autonomo e alle imprese che
          svolgono  attivita'  agricola  non produttiva di reddito di
          impresa.".